Art. 3.

      1. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Validità dei diplomi). - 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
      2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso ai corsi di laurea in scienze della formazione. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione dei predetti corsi, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
      3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2006-2007 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea magistrale prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 509».